STATUTO  – “COMITATO MANIFESTAZIONI CULTURALI PREMIO POESIA MAREGA”

ARTICOLO 1
E’ costituita l’associazione denominata “Comitato manifestazioni culturali Premio Poesia Marega”. Essa ha sede in Marega di Bevilacqua (VR) Via Piazza Marega n. 405 ed ha durata illimitata.
ARTICOLO 2
Detta Associazione svolge la sua attività, senza fini di lucro, nel Comune di Bevilacqua; si basa su autofinanziamenti e/o contributi di Enti Pubblici o privati. E’ esplicitamente vietata l’assegnazione di utili, resti di gestione, distribuzione di fondi tra i soci.
ARTICOLO 3
Potranno essere soci dell’Associazione anche gli enti e le persone giuridiche che ne condividono gli scopi, mediante l’istituto dell’affiliazione.
L’ente patrocinante, Comune di Bevilacqua, nominerà due persone scelte in sede di Consiglio Comunale, una nominata dal gruppo di maggioranza, una nominata dal gruppo di opposizione che faranno parte del Direttivo dell’Associazione stessa.
ARTICOLO 4: FINALITA’
Gli scopi che l’associazione si prefigge sono:
Riunire in Associazione tutti coloro che hanno interesse alla promozione di manifestazioni di carattere culturale, promuovere e organizzare dibattiti, concorsi, feste similari che si svolgeranno esclusivamente nel comune di Bevilacqua;
Svolgere fattiva opera per mettere in atto tutte quelle manifestazioni di vario genere indicate nel precedente punto a);
Destinare parte dei proventi delle attività sopra citate ad enti e persone bisognose
ARTICOLO 5: ORGANI
Sono organi dell’associazione:
L’assemblea dei Soci;
Il Direttivo;
Il Presidente;
Il Segretario.
ARTICOLO 6: ASSEMBLEA DEI SOCI
L’assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l’universalità dei soci e le sue decisioni, prese in conformità del presente statuto, obbligano i Soci. L’assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione degli scopi sociali. All’assemblea prendono parte tutti i soci in regola con la quota sociale annua. Le assemblee sono presiedute dal Presidente della Associazione, assistito dal Segretario. L’assemblea è convocata all’inizio dell’anno; delibera sul conto consuntivo dell’anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività. Della suddetta riunione assembleare dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
ARTICOLO 7: DIRETTIVO
Il direttivo formato da cinque persone è eletto dai soci rispettivamente per il numero di tre membri più due persone che entrano a far parte di diritto, nominate come all’art. 3 dall’Ente Patrocinante Comune di Bevilacqua. Dura in carica tre anni e può essere riconfermato . La carica è gratuita.
ARTICOLO 8: PRESIDENTE
Il presidente è eletto dai componenti il Direttivo. Dura in carica tre anni e può essere riconfermato. La carica è gratuita. In caso di assenza o di legittimo impedimento sarà sostituito dal Vice Presidente.
ARTICOLO 9: FINANZIAMENTO
I Proventi con i quali l’associazione provvede alle sue attività sono:
Le quote sociali da stabilirsi di anno in anno dal Direttivo, da versare entro il 31 Gennaio per i soci già iscritti;
I contributi di Enti vari, pubblici e privati;
I proventi di iniziative permanenti e occasionali.
ARTICOLO 10
L’assemblea dei soci, sia essa ordinaria sia essa straordinaria, è l’organo sovrano e sarà convocata mediante comunicazione scritta e/o telefonica con sms ovvero mediante affissione all’albo dell’associazione. L’assemblea elegge i membri del Consiglio Direttivo e approva il bilancio consuntivo e preventivo. All’assemblea dei soci possono partecipare i soci iscritti da almeno 180 giorni dal momento della convocazione.
ARTICOLO 11
L’esercizio finanziario coinciderà con l’anno solare, apre il 1° gennaio e chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Copia di ciò sarà trasmesso all’ente patrocinante.
ARTICOLO 12
L’associazione è amministrata da un consiglio Direttivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario.
ARTICOLO 13
Il Presidente è il legale rappresentante dell’associazione; convoca e presiede l’assemblea e il consiglio Direttivo.
ARTICOLO 14
Il fondo cassa verrà depositato presso la Cassa dell’Associazione e/o presso un conto corrente bancario.
ARTICOLO 15
Lo scioglimento dell’associazione comporta la devoluzione dei fondi in essere ad altre associazioni con finalità analoghe.
ARTICOLO 16
Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.
Marega di Bevilacqua